Piano di Sorrento, vietato vendere e consumare bevande in bottiglie di vetro e superalcolici durante gli spettacoli in Piazza Cota. Dopo il caos di Peppe Iodice si corre ai ripari - Positanonews

2022-08-26 08:45:56 By : Ms. Christine Zhao

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Piano di Sorrento. Dopo il caos  dello spettacolo di Peppe Iodice  si corre ai ripari.Nell’ambito delle manifestazioni inserite nella programmazione di eventi denominata “Estate Blu 2022” vi sono spettacoli che esercitano ampia attrattiva di pubblico, per i quali sono stati adottati idonei piani di sicurezza. Al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone il Comune di Piano di Sorrento ha emesso l’Ordinanza n. 81/2022 con la quale si vieta la vendita, il consumo e la detenzione di bevande in contenitori di vetro nonché la vendita, il consumo e la detenzione di superalcolici durante gli spettacoli che si terrano in Piazza Cota considerato che l’abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e, soprattutto, può creare grave pregiudizio all’incolumità delle persone in quanto gli stessi costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, atteso che possono essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere. Inoltre va evidenziato che il consumo di bevande superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all’incolumità delle persone. Per tali motivi il Comune ordina in occasione delle manifestazioni pubbliche di spettacolo che si terranno in Piazza Cota secondo la programmazione “Estate Blu 2022” ed in particolare per i giorni 25-27-30 agosto 2022, dalle ore 20.00 di ogni giornata interessata dallo spettacolo/evento e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nell’area racchiusa della manifestazione quale evidenziata in verde nella planimetria : A) Il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, per cui i gestori dovranno provvedere ad adottare ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione nonché divieto di vendita per asporto di bevande definite superalcoliche con contenuto di alcol superiore al 21% in qualsiasi tipologia di contenitore; B) Il divieto di consumo all’interno dell’area pubblica delle manifestazioni – quale rappresentata nella planimetria  – di bevande in bottiglie di vetro che possano essere impropriamente utilizzate costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori; C) Il divieto di detenzione all’ interno dell’area pubblica interessata dalla manifestazione – quale indicata nella planimetria  – di bevande in bottiglie di vetro che possano essere impropriamente utilizzate costituendo un pericolo per la pubblica incolumità.

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